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Sez. 5, Sentenza n. 12692 del 09/07/2004 (Rv. 574391 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - SOGGETTI PASSIVI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - LUOGO DI PRODUZIONE DEL REDDITO | Processi produttivi - Energia elettrica utilizzata come materia prima - Addizionale all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica - Applicabilità - Esclusione - Procedura di rimborso - Prova negativa di traslazione dell'imposta su altri soggetti - Onere - Spettanza all'Amministrazione finanziaria - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574391-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - SOGGETTI PASSIVI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - LUOGO DI PRODUZIONE DEL REDDITO

L'energia elettrica, utilizzata come materia prima nei processi produttivi, è esente sia dall'imposta principale che dall'imposta addizionale, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, costituente norma di interpretazione autentica dell'art. 6 del D.L. 28 novembre 1988 n. 511, convertito in legge il 27 gennaio 1989, n. 20, e dell'art. 4 legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384. Sia la prima (imposta principale) che la seconda (imposta accessoria) rientrano, più in particolare, nel <genus> delle imposte di consumo, applicate ai fornitori di beni di largo consumo, i quali - a loro volta - provvedono a rivalersi sui consumatori finali. Esse, in applicazione dell'art. 19 DL n. 688 del 1982, attribuiscono il diritto al rimborso a colui che le abbia indebitamente corrisposte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto L'accoglimento della relativa domanda di rimborso, è subordinata, tuttavia, alla prova della mancata traslazione dell'imposta su altri soggetti; ma questa - dopo le sentenze della Corte costituzionale nn. 114 del 2000 e 332 del 2002 - non incombe sul contribuente bensì sull'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 20, Decreto Legge 30/09/1989 num. 332 art. 4, Legge 27/11/1989 num. 384 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1995 num. 250 art. 4, Legge 08/08/1995 num. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)