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Sez. 5, Sentenza n. 216 del 10/01/2002 (Rv. 551477 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Energia elettrica - Imposta di consumo - Rimborso - Condizioni - Mancata traslazione dell'imposta - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza (richiamo a Corte cost., n. 651/1998 e n.114/2000).
Stato
decisa il 2002-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551477-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

L'imposta sull'energia elettrica impiegata nei processi produttivi è una specie del genere "imposte di consumo", che sono annoverate dall'art. 19, primo comma D.L. n. 688/1982 tra le prestazioni patrimoniali tributarie coattive che sono rimborsabili solo se non sono state trasferite ad altri soggetti; la relativa disciplina non si pone in contrasto né con l'art. 3 Cost., stante la finalità della norma di evitare l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici a danno di una maggioranza di altri soggetti (come affermato da Corte cost., sent. N. 651/1998), né con l'art. 24 Cost., la prova del fatto negativo (mancata traslazione del tributo) potendo essere data dall'imprenditore con ogni mezzo, anche indirettamente (cf. Corte cost., n. 651/1998 e n. 114/2000).

Riferimenti normativi: Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)