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Sez. 2, Sentenza n. 1794 del 18/02/1995 (Rv. 490526 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO | Comproprietario di un fondo - Sentenza contenente statuizioni su detto fondo pronunciata tra altre parti - Pregiudizio ex art. 404 primo comma cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490526-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO

Come nel caso di opposizione di terzo proposta dal litisconsorte necessario pretermesso nel procedimento conclusosi con la sentenza opposta, il pregiudizio, di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., è ravvisabile nel fatto stesso della mancata partecipazione ad un giudizio che non avrebbe potuto svolgersi senza il suo intervento, allo stesso modo deve essere valutata l'analoga situazione di chi, comproprietario di un fondo, si trovi di fronte ad una sentenza, contenente statuizioni concernenti il fondo medesimo, pronunciata tra altri parti ed in base ad un atto negoziale di natura dispositiva, cui lo stesso sia rimasto estraneo e che, pertanto, non gli è opponibile: in questo caso, il pregiudizio, di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., deve essere considerato con riguardo alla natura e al contenuto dell'atto negoziale, cui il comproprietario è rimasto estraneo, ed alla situazione accertata e definita dalla sentenza opposta sulla base ed in forza dell'atto negoziale suddetto, situazione che al comproprietario, rimasto estraneo al negozio ed ai relativi giudizi conclusisi con la sentenza opposta, non è opponibile né sotto il profilo sostanziale né sotto quello processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)