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Sez. 1, Sentenza n. 10130 del 14/05/2005 (Rv. 580813 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE | Condizioni - Intervento ad opera di soggetto deducente la sua qualità di litisconsorte pretermesso in primo grado - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità dell'intervento - Deduzione, da parte dello stesso interventore, dell'ingiustizia nel merito della sentenza di prime cure - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580813-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE

L'allegazione da parte dell'interventore in appello della qualità di litisconsorte necessario pretermesso, con la richiesta di dichiarazione di nullità della sentenza pronunciata in primo grado senza la sua partecipazione al processo, basta a determinare l'ammissibilità dell'intervento, senza che si richieda anche la denuncia dell'ingiustizia, nel merito, della sentenza conclusiva di quel procedimento, essendo il pregiudizio di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. insito in detta mancata partecipazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)