diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 45332 del 29/11/2001 Ud. (dep. 19/12/2001) Rv. 220328 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Reato di violazione del divieto di emissione di assegni bancari - Prova della consapevolezza da parte del traente dell'esistenza del divieto -Esecutività della sentenza di condanna - Insufficienza.
Stato
decisa il 2001-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220328-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

In tema di assegno bancario, in ordine al reato di violazione del divieto di emissione di assegni bancari, di cui all'art. 7 legge 15 dicembre 1990, n. 386 (modificato dall'art. 32 del D.L.30 dicembre 1999, n. 507), la prova che il traente aveva avuto conoscenza del divieto impostogli con precedente sentenza di condanna non può essere desunta esclusivamente dall'esecutività di quest'ultima, presumendo per avvenuta la sua notifica. Conseguentemente è carente di motivazione la decisione del giudice che, limitandosi a queste circostanze, non faccia riferimento ad ulteriori emergenze (modalità di attuazione della notificazione od altro) idonee a dimostrare che il soggetto era venuto a conoscenza del divieto.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)