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Sez. 5, Sentenza n. 678 del 28/11/1997 Ud. (dep. 20/01/1998) Rv. 209878 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Emissione senza autorizzazione - Revoca dell'autorizzazione - Necessità della conoscenza da parte del traente - Lettera raccomandata ex art. 9 legge 386/90 - Non costituisce unica prova della conoscenza - Libero convincimento del giudice - Necessità di adeguata motivazione.
Stato
decisa il 1997-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209878-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

In tema di emissione di assegno senza autorizzazione, è onere dell'accusa dimostrare che l'emittente era a conoscenza della intervenuta revoca e tale prova non può essere desunta dal solo verbale di protesto; tuttavia la lettera raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'art. 9 della legge 15.12.1990, n.386 non costituisce l'unica prova possibile per dimostrare l'avvenuta conoscenza della revoca, conoscenza che può essere ricavata da altri atti equipollenti, dal comportamento processuale dell'imputato o da altri combinati elementi di prova storica e logica che ben possono completare la formazione del libero convincimento, fermo restando l'obbligo del giudice, specie ove manchi la comunicazione di revoca, di dare adeguata motivazione del proprio convincimento.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)