Sez. 5, Sentenza n. 1388 del 10/12/1998 Ud. (dep. 02/02/1999) Rv. 212502 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI | Revoca dell'autorizzazione - Conoscenza - Prova - Onere dell'accusa - Identità del giorno dell'emissione dell'assegno e della ricezione della raccomandata - Insufficienza della prova.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI
In tema di emissione di assegno senza autorizzazione, nell'ipotesi in cui il recapito della raccomandata comunicante la revoca dell'autorizzazione da parte della banca trattaria sia avvenuto il medesimo giorno dell'emissione dell'assegno, la prova della conoscenza e volontà del soggetto dell'avvenuta inibizione alla utilizzazione della convenzione di "cheque" incombe sull'accusa, non potendosi risolvere il mero elemento della coincidenza della data di emissione dell'assegno con quella di ricezione della raccomandata, a danno dell'imputato in mancanza di ulteriori dati comprovanti la consapevolezza dell'avvenuta revoca al momento della negoziazione.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)