diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13107 del 28/05/2010 (Rv. 613321 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Decreto ingiuntivo - Provvisoria esecutorietà - Iscrizione d'ipoteca giudiziale - Sproporzione del valore del bene ipotecato rispetto al credito - Responsabilità processuale aggravata - Esclusione - Condizioni - Inesistenza del credito - Necessità.
Stato
decisa il 2010-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613321-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

L'iscrizione d'ipoteca giudiziale in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità processuale aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., esclusivamente nell'ipotesi d'inesistenza del credito, ma non quando il valore dei beni assoggettati ad ipoteca sia largamente superiore all'ammontare del credito azionato in via monitoria, atteso che il creditore non incontra alcun limite quantitativo alla sua possibilità d'iscrivere ipoteca su tutti i beni costituenti, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., il patrimonio con il quale il debitore è tenuto all'adempimento delle sue obbligazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 496, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)