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Sez. 3, Sentenza n. 3952 del 22/02/2006 (Rv. 588197 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Opposizione all'esecuzione per eccesso dei beni pignorati - Sproporzione tra debito e pignoramento - Rilevanza anche ai fini della responsabilità ex art. 96 comma secondo cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588197-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Con riferimento all'opposizione all'esecuzione proposta dall'esecutato, unitamente alla richiesta di condanna del creditore pignorante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per eccessività dell'espropriazione, il rapporto tra ammontare dei beni pignorati e necessità del processo esecutivo non può essere aprioristicamente determinato, dal momento che, nel corso del processo, sono consentiti gli interventi dei creditori i quali, se privilegiati, concorrono sul ricavato conservando la loro prelazione e, se chirografari, concorrono a parità degli altri, ove spieghino rituale e tempestivo intervento. Pertanto, il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito e il giudice cui sia richiesta la riduzione del pignoramento deve tener conto di questa eventualità nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 496 cod. proc. civ., senza che possa ritenersi sussistente l'illegittimità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni immobili in eccesso. (Nella specie, il debitore aveva subito due pignoramenti di beni rispettivamente per 540 milioni di lire e in altra circoscrizione per un miliardo e quattrocento milioni di lire, in relazione a un'ingiunzione di circa 12 milioni di lire; la sentenza di merito aveva respinto l' opposizione all'esecuzione, rilevando che sui beni del debitore gravavano ipoteche, iscritte da tre banche, per importi superiori al miliardo di lire. La Suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha precisato che la qualificazione dell'opposizione come opposizione all'esecuzione non era stata oggetto di contestazione e che la sentenza di merito non poteva tener conto dei beni pignorati in altra circoscrizione, attesa la formale autonomia delle due procedure).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 496, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)