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Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010 (Rv. 615026 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Iscrizione d'ipoteca da parte del creditore - Sproporzione rispetto all'importo del credito - Responsabilità ex art. 96 secondo comma cod. proc. civ. - Esclusione - Responsabilità ex art. 96, primo comma cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni - Dolo e colpa grave del creditore - Necessità.
Stato
decisa il 2010-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615026-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

Il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato, per ciò solo, a risponderne a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 2° comma, cod. proc. civ., restando possibile, peraltro, configurare a carico del medesimo una responsabilità processuale a norma dell'art. 96, 1º comma, cod. proc. civ., qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, con dolo o colpa grave.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)