Sez. L, Sentenza n. 4184 del 24/02/2006 (Rv. 587303 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno di origine contrattuale conseguente a violazione dell'art. 2087 cod. civ. - Conseguente obbligazione risarcitoria - Natura - Debito di valore - Effetto - Rivalutazione ed interessi legali - Qualificazione - Componenti del danno stesso.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Ancorché di derivazione contrattuale, l'obbligazione risarcitoria conseguente alla violazione del precetto di cui all'art. 2087 cod. civ. è di valore e non di valuta (diventando tale solo con la liquidazione giudiziale), cosicché si esula dall'area di applicazione del regime delle obbligazioni pecuniarie, come previsto dall'art. 1224 cod. civ. . Allorquando il giudice procede alla liquidazione di un danno, non soltanto la rivalutazione monetaria della somma calcolata come corrispondente al valore sottratto, o non prestato, al patrimonio del danneggiato all'epoca del fatto, ma anche gli interessi legali, costituiscono componenti del danno stesso, partecipanti della stessa natura di modalità della tecnica di liquidazione, esulando, quindi, dalla categoria degli interessi moratori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)