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Sez. 3, Sentenza n. 20742 del 26/10/2004 (Rv. 577828 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Debiti di valore - Danno da ritardo - Attribuzione degli interessi compensativi - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577828-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva respinto le censure alla liquidazione degli interessi compensativi effettuata dal tribunale su due voci di danno, nel primo caso assumendo genericamente che la somma riconosciuta era comprensiva di interessi e rivalutazione e "sembrava" commisurata all'effettiva entità dei danni e nel secondo caso che il giudice di primo grado aveva tenuto conto degli interessi sul periodo medio, avendo richiamato una decisione delle Sezioni Unite in proposito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)