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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 13 dicembre 1983, causa 218/82

Decisione
decisa il 1983-12-13
ECLI
ECLI:EU:C:1983:369

Epigrafe

Nella causa 218/82, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Donald W. Alien, in qualità di agente, assistito dal sig. Xénophon Yataganas, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto presso l'ufficio del suo consigliere giuridico Oreste Montako, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai suoi consiglieri giuridici sig. David Gordon-Smith, direttore generale del servizio giuridico del segretariato generale del Consiglio a Bruxelles, e sig. B. Hoff-Nielsen, in qualità di agenti, e con domicilio eletto presso l'ufficio del sig. H. J. Pabbruwe, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, Kirchberg, convenuto, sostenuto dal Governo della Repubblica francese, rappresentato dai sigg. Noël Museux e Alain Sortais, in qualità di agente e, rispettivamente, di agente supplente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata di Francia, interveniente, causa avente ad oggetto una domanda basata sull'art. 173 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed intesa a far annullare il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1982, n. 1699, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arak e il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1982/1983) (GU 1982, n. L 189, pag. 1), LA CORTE composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann, e Y. Galmot, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due, U. Everling e C. Kakouris, giudici, avvocato generale: S. Rozès cancelliere: P. Heim ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
L'art. 2, n. 1, della seconda convenzione ACPCEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1975 stabilisce che «i prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente». Il protocollo n. 5 allegato alla convenzione stabilisce una deroga a questa norma per quanto riguarda il rum.
paragrafo 2
L'art. 1 del protocollo n. 5 recita:
paragrafo 3
«Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce tariffaria 22.09 C I originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentono lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità nonché tra i vari Stati membri».
paragrafo 4
II protocollo n. 5 ha lo scopo di mantenere e di sviluppare, per il rum, le uadizionali strutture di scambi. In sostanza, per detto prodotto, esistono due principali correnti di scambio nella Comunità. Il Regno Unito ha generalmente importato rum proveniente dagli Stati ACP membri del Commonwealth, mentre altri Stati membri, in particolare il Belgio, la Repubblica federale di Germania e la Francia, consumano per lo più rum prodotto nell'ambito della stessa Comunità, cioè nei dipartimenti francesi d'oltremare.
paragrafo 5
Col protocollo n. 5 si è inteso sviluppare le tradizionali correnti di scambio per il rum, pur limitando i quantitativi di tale prodotto che possono essere importati nella Comunità in esenzione da dazi doganali.
paragrafo 6
L'art. 2 stabilisce che:
paragrafo 7
«a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, la Comunità fissa ogni anno, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso d'aumento annuo del 40 %, per quanto concerne il mercato del Regno Unito, e del 18 % per gli altri mercati della Comunità. b) Qualora l'applicazione della lettera a) ostacolasse lo sviluppo d'una corrente tradizionale di scambi tra gli Stati ACP ed uno Stato membro, la Comunità prenderebbe provvedimenti per ovviare a tale situazione. ...
paragrafo 8
Per l'attuazione del protocollo, la Comunità emana ogni anno un regolamento il quale, da un lato, fissa il quantitativo di rum proveniente dagli Stati ACP che può essere importato nella Comunità in esenzione da dazi doganali e, dall'altro, ripartisce il contingente fra gli Stati membri.
paragrafo 9
Il regolamento n. 1699/82 determina il contingente tariffario per i prodotti in questione relativamente al periodo 1982-1983. All'art. 1, il contingente tariffario comunitario viene fissato in 193178 ettolitri di alcool puro. Secondo l'art. 2, il contingente tariffario è diviso in due parti. La prima, pari a 125430 ettolitri, è destinata al consumo nel Regno Unito. La seconda, pari a 67748 ettolitri, è suddivisa tra gli altri Stati membri. L'art. 4, n. 1, impone agli Stati membri l'obbligo d'informare mensilmente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate al contingente tariffario. L'art. 4, n. 2, precisa che:
paragrafo 10
«Il Regno Unito prende le misure necessarie per far sì che i quantitativi importati dagli Stati ACP alle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 siano riservati al fabbisogno del proprio consumo interno».
paragrafo 11
Con atto depositato in cancelleria il 13 agosto 1982, la Commissione ha chiesto alla Corte di annullare il regolamento n. 1699/82 in quanto l'art. 4, n. 2, di tale regolamento costituisce una violazione degli artt. 30 e 34 e, di conseguenza, dell'art. 9 del Trattato CEE.
paragrafo 12
Con atto depositato in cancelleria il 16 dicembre 1982, il Governo francese ha chiesto di essere autorizzato ad intervenire nel procedimento. La domanda d'intervento del Governo francese è stata accolta mediante ordinanza del 19 gennaio 1983.
paragrafo 13
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alle fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 5
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
paragrafo 6
respingere il ricorso; condannare la ricorrente alle spese.
punto 1
annullare il regolamento n. 1699/82;
punto 2
dichiarare che vanno considerati definitivi gli effetti dell'art. 1 di detto regolamento;
punto 3
condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
La Commissione sostiene che l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1699/82 è in contrasto con gli artt. 30 e 34 del Trattato CEE e, di conseguenza, con l'art. 9 dello stesso Trattato. L'art. 4, n. 2, avrebbe lo scopo d'impedire al Regno Unito di esportare alcool. La Commissione richiama l'attenzione della Corte sulla versione francese di tale norma, che ha il seguente tenore:
paragrafo 2
«Le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires pour que les quantités importées des États ACP dans les conditions fixées aux articles 1 et 2 soient réservées aux besoins de sa consommation intérieure».
paragrafo 3
Secondo la Commissione, questa formulazione non lascia sussistere alcun dubbio sul fatto che la norma di cui trattasi ha lo scopo di impedire al Regno Unito di riesportare l'alcool compreso nella propria quota in altri Stati membri della Comunità, il che sarebbe in contrasto con l'art. 34 del Trattato.
paragrafo 4
Limitando le esportazioni britanniche, il regolamento escluderebbe la possibilità che altri Stati membri importino alcool dal Regno Unito, il che sarebbe in contrasto con l'art. 30 del Trattato.
paragrafo 5
La norma controversa sarebbe inoltre incompatibile con l'art. 9 del Trattato, in quanto i prodotti in questione sono in libera pratica nella Comunità. La Commissione non ammette che l'art. 4, n. 2, possa essere interpretato nel senso ch'esso imponga al Regno Unito di limitare le proprie importazioni di alcool ad un quantitativo non superiore a quello corrispondente alla quota del contingente ad esso assegnata, perché:
paragrafo 6
(i) detta quota è destinata al consumo nel Regno Unito (art. 2) ed è calcolata in base al massimo quantitativo annuo importato nel Regno Unito nel corso dei tre anni precedenti e tenuto conto del tasso di aumento del 40 % sul mercato britannico (ii) perciò, deve ritenersi che detta quota non rappresenti altro che l'entità reale delle importazioni destinate al consumo; (iii) anche se il Regno Unito potesse rifiutare la sua quota, il rifiuto sarebbe in contrasto col principale obiettivo del regolamento e con l'impegno, enunciato nel protocollo n. 5 allegato alla seconda convenzione ACPCEE, di concedere l'ammissione per l'intero contingente; (iv) il rifiuto del Regno Unito di accettare la propria quota sarebbe illecito, poiché l'apertura del contingente che comprende detta quota è un atto emanato nell'ambito della politica commerciale comune della Comunità, che il Regno Unito non è competente a modificare.
paragrafo 7
Il fatto che il regolamento abbia lo scopo di dare attuazione agli impegni della Comunità sanciti nella seconda convenzione ACPCEE non può tuttavia giustificare una violazione del principio fondamentale della libera circolazione delle merci.
paragrafo 8
Nell'esercizio dei loro poteri, le istituzioni comunitarie devono rispettare l'unità del mercato. Per adottare misure contrastanti con questo principio, è necessario trovare nel Trattato una disposizione la quale, espressamente o anche tacitamente, ma in modo univoco, imponga o permetta l'adozione di siffatte misure (cause 80-81/77, Ramel contro Esattore della dogana, Race. 1978, pag. 927).
paragrafo 9
La Commissione sostiene che gli obblighi imposti alla Comunità dalla seconda convenzione ACP potrebbero essere soddisfatti pur salvaguardando la libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità, come da essa indicato nelle sue proposte al Consiglio. Tali proposte prevedono la costituzione di una riserva comunitaria e contengono disposizioni relative alla ripartizione di questa e al ritorno alla stessa della parte non utilizzata delle quote del contingente.
paragrafo 10
La Commissione sostiene ch'essa può efficacemente sventare qualsiasi eventuale minaccia contro i legittimi interessi di uno Stato membro, valendosi dei poteri attribuitile all'art. 115 del Trattato..
paragrafo 11
La Commissione non contesta che il Consiglio sia tenuto ad emanare un regolamento per dare attuazione agli impegni della Comunità. Essa chiede perciò chela Corte, applicando l'art.. 174 del Trattato, dichiari che il diritto: di importare nella Comunità in esenzione dai dazi doganali a partire dal 1o luglio 1982 e fino al 30 giugno 1983 i quantitativi di merci di cui all'art. 1 del regolamento dev'essere considerato definitivo..
paragrafo 12
Nel controricorso, il Consiglio respinge l'affermazione della Commissione secondo cui l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1699/82 costituirebbe un ostacolò alla libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità. Esso sostiene che soltanto l'esame del contesto in cui si colloca il regolamento n. 1699/82' permette di stabilire quale sia il significato esatto dell'art. 4, n. 2.
paragrafo 13
Il regolamento n. 1699/82 è destinato a dare attuazione al protocollo n. 5 della seconda convenzione ACPCEE.. Secondo il Consiglio, il sistemai di calcolo, dei quantitativi che possono essere importati nella Comunità è compatibile con i termini del protocollo. Analoghi sistemi, implicanti la' ripartizione totale di un contingente tariffario, sono sfati sottoposti all'esame della Corte, di giustizia' nelle cause 131/72 (Grosoli. Race. 1973; pag. 1555), 35/79 (Grosoiiį Race. 1980, pag. 177) e 124/79 (van Walsum, Race. 1980, pag. 813) e non sono stati dichiarati. incompatibili col diritto comunitario. La costituzione dì una riservar, proposta dalla Commissione, avrebbe conferito al sistema maggiore flessibilità, ma sarebbe stata inopportuna, a parere del Consiglio; in ragione della sensibilità dei prodotti di cui trattasi sui mercati d'ella Comunità.
paragrafo 14
L'esistenza, di una riserva, avrebbe permesso agli Stati membri di attingere alla stessa, il che avrebbe- però portato ad un' superamento della fero- quota, di contingente ed al superamento del tasso di aumento annuo.
paragrafo 15
Tenuto conto delle circostanze esistenti: al momento dell'adozione del regolamento n. 1699/82, il Consiglio' ritiene che l'art. 4, n. 2, non possa, essere interpretato nel senso ch'esso impedisca, al Regno Unito di. riesportare il rum', e debba invece essere inteso come una norma che impone al Regno Unito l'obbligo di riservare i. quantitativi importatiai fabbisogno del consumo interno:
paragrafo 16
Questa interpretazione dell'art. 4, n. 2, è basata sulla versione inglese del testo. Il Consiglio ammette che è possibile interpretare là norma come costitutiva di un divieto di riesportare, ma propone' di attribuire nella fattispecie importanza particolare alla' versione inglese, poiché si tratta della, lingua dello Stato membrointeressato e perché ne risulta un obbligo meno gravoso per tale Stato membro.
paragrafo 17
Il Consiglio richiama l'attenzione dèlia Corte sui provvedimenti adottati dal Regìio Unito per adempiere HòbbligO derivante dal' regolamento La modalità di gestione della quota britannica del contingente tariffario sono fissate nel Customs Duties (Quota: Relief) Ordeŕ 1982, Statutory Instrument 1982, n. 884; (decretò relativo: an dàzi doganali (contingente in ftmfcttigià) n.884 del 1982) In forza di tale decreto, le merci si considerano comprese nella quota britannica previa accettazione di uha dichiarazione di consumo interno accompagnata dai rėlativi documenti. Secondo l'interpretazione del Consiglio, tale decreto avrebbe in pratica l'effetto di ammettere l'imputazione al contingente tariffario soltanto per le merci per le quali sia stata pagata un'imposta di consumo all'atto dell'accettazione della dichiarazione di consumo interno. La riesportazione non è vietata, ma lo status di merci ammesse al consumo interno è irreversibile e le imposte di consumo non sono rimborsabili. Il Consigliò sottolinea che la riesportazione non è vantaggiosa dal plinto di vista economico, poiché le imposte, di consumo non vengono rimbórsale Se, in effetti, la riesportazione non ha luogo, ciò sembra dovuto a considerazioni di carattere econòmico ovvero al fkltb' che le impòrtazióni imputkte al contingente destinato al consumò intèrno sorio limitate ai quantitativi necessari per il consumo intèrno e; che qiiiridr riòh vi sono eccedenze disponibili per l'esportazione.
paragrafo 18
Il Consiglio riconosce che le disposizioni del Trattato relative alla'libera circolazione delle merci si applicano anche alle istituzioni comunitarie, compreso il Consiglio. Tuttavia, esso afferma che il potere legislativo della Comunità, in caso di adozióne di norme di diritto derivato, può emanare disposizioni che sarebbero contrastanti col Trattato se fossero state emanate da un òrgano legislativo nazionale. Il Consiglio ricorda lehe là Córte ha riconosciuto l'esistènza del potere di istituire diritti pecuniari per i controlli veterinari (causa 46/76, Bauhuis contro Paesi Bassi, Race. 1977, pag. 15), così come ha riconosciuto, in varie sentènze, la legitti mità degli importi compensativi monetari.
paragrafo 19
Secondo il Consigliò, per accertare'se uri' provvediménto costituisca uria misura d'effetto equivalente, la Corte dovrèbbe raffrontare gli obiettivi e i vantaggi del provvedimento ai possibili effetti restrittivi dello stesso, in particolare quando esso serva all'adempimento di impegni internazionali della Comunità.
paragrafo 20
Il metodo di calcolo del contingehte annuo di rum destinato al Regno Unito e la disposizione inserita nell'art. 4, n. 2, al fine di garantire che le importazioni imputate alla quota del Regno Unito siano effettivamente, destinate al consumo in tale. Stato; dannò attuazione al protocollo n. 5; pur tenendo conto, al tèmpo stesso, della sensibilità. del prodotto sui mercati della Comunità e, in particolare, della necessità di non compromettere gli sbócchi tradizionali del rum prodotto nei dipartimenti francési d'oltremare.
paragrafo 21
Il Consigliò cori testa l'argomeritó della Commissione secóndo cui i legittimi interèssi di unct o piu Státi membri avrebbero potuto essere protetti in forza dell'art. 1 lŞyse:lá sua proposta'fosse stata adottata: Secondo il Consiglio l'art. 115 si applica soltanto qualora; esistano provvedimenti nazionali di politica cómmérciate in mancanza di qualsiasi politica commerciale comune; nella fattispecie, esiste un Tègölamètitö comiinitâriò foridátö'sül-l'art: 113 ed il suo oggetto fa parte integrante della politica commerciale comune.
paragrafo 22
Infine, il Consiglio rileva di aver adottato dal 1975, nove regolaménti contenenti, in sostanza, le stesse disposizioni. Fino alla presènte causa, la questione della validità. di tali regolaménti non è stata mai sollevata né dalla Commissione ne da quqlsiasi altra interessata.
paragrafo 23
Nella replica, la Commissione fa presente di aver espresso dubbi circa la compatibilità di talune disposizioni dei regolamenti del Consiglio con le norme del Trattato in materia di liberca circolazione delle merci. Poiché il Consiglio persisteva nel rifiuto di tener conto di tali osservazioni, la Commissione ha fatto la seguente dichiarazione, riportata nel verbale della riunione del Consiglio in cui è stato adottato il regolamento n. 1699/82:
paragrafo 24
«a) La Commissione costata che talune disposizioni adottate dal Consiglio nel regolamento recante apertura del contingente tariffario comunitario per l'importazione dei prodotti della sottovoce 22.09 C I della TDC, originari degli Stati dell'Africa, del Pacifico e dei Caraibi, sono incompatibili con le norme del Trattato CEE. La Commissione, che ha già informato il Consiglio nel documento COM(82) 243 def, ha la precisa intenzione di ricorrere alle disposizioni dell'art. 173 del Trattato. b) Soppressione della riserva comunitaria La Commissione deplora che il progetto di regolamento del Consiglio adottato dal Gruppo non preveda la costituzione, proposta dalla Commissione, di una riserva comunitaria».
paragrafo 25
Riferendosi al metodo di calcolo del tasso di aumento dei quantitativi di rum da importare, la Commissione sostiene che la concessione al Regno Unito di un tasso di aumento più elevato di quello degli altri Sati membri non implica che i quantitativi così gradualmente aumentati debbano essere limitati al consumo nel Regno Unito.
paragrafo 26
Per quanto riguarda il procedimento stabilito nel Regno Unito per dare attuazione al regolamento n. 1699/82, la Commissione dichiara ch'esso limita la libera circolazione delle merci in partenza dal Regno Unito in quanto impone un onere finanziano a qualsiasi esportazione, dal Regno Unito in altri Stati membri, di prodotti contemplati dal protocollo. Ammettendo che un siffatto provvedimento è conforme all'art. 4, n. 2, del regolamento il Consiglio riconosce che il rigolamento è illegittimo nel senso che crea ostacoli alla libera circolazione delle merci esportate dal Regno Unito.
paragrafo 27
La Commissione contesta che il Consiglio abbia il potere di imporre restrizioni alla libera circolazione delle merci per adempiere ai propri impegni internazionali. L'adozione di un regolamento implicante un frazionamento della Comunità, non già per tutelare i legittimi interessi di uno Stato membro, bensì per impedire ad uno Stato membro di esportare in tutti gli altri Stati membri, esula dalla competenza del Consiglio.
paragrafo 28
Nella controreplica, il Consiglio afferma che l'art. 2, leu. a) del protocollo, che stabilisce il metodo di calcolo dei quantitativi annui maggiorati secondo un tasso di aumento annuo del 40 % per il mercato del Regno Unito e del 18 % per gli altri mercati della Comunità, implica che non si intendeva concedere agli Stati ACP il diritto d'importare nel Regno Unito, in esenzione da dazi doganali, l'intero contingente annuo comunitario, indipendentemente dal fatto che queste importazioni fossero destinate al consumo nel Regno Unito o negli altri Stati membri. Si era voluto fissare quote distinte per il Regno Unito e per gli altri Stati membri. Ne consegue che la Comunità può adottare misure per garantire che i quantitativi imputati alla quota del Regno Unito al momento dell'importazione siano destinati al consumo in tale paese.
paragrafo 29
Secondo il Consiglio, l'esportazione dagli Stati ACP, di rum in esenzione da dazi nel Regno Unito non avrebbe alcuna ragion d'essere, se non esistesse in tale paese un mercato del rum. In tal caso, i quantitativi in questione potrebbero essere esportati direttamente negli altri Stati membri, invece di essere importati nel Regno Unito e di qui esportati negli altri Stati membri.
paragrafo 30
Nel suo intervento, il Governo francese sottolinea che le versioni francese ed inglese dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1699/82 hanno significati diversi. Mentre, nella versione francese, la norma può interpretarsi nel senso ch'essa mira a produrre effetti restrittivi sugli scambi nell'ambito del mercato comune, nella versione britannica essa va interpretata nel senso che si è voluta ottenere una «autolimitazione» delle importazioni britanniche, con effetto alle frontiere esterne della Comunità. Secondo il Governo francese, dovrebbe prevalere la versione inglese dell'art. 4, n. 2, poiché tale norma è diretta soltanto al Regno Unito.
paragrafo 31
L'art. 4, n. 2, non stabilisce, né è inteso a far stabilire, alcuna restrizione quantitativa all'importazione da parte degli altri Stati membri. Esso non è, di conseguenza, contrastante con l'art. 30 del Trattato.
paragrafo 32
L'art. 4, n. 2, impone tre obblighi al Regno Unito:
paragrafo 36
Le autorità del Regno Unito devono vegliare al rispetto di tali condizioni. Al Governo britannico non incombe alcun altro obbligo. Poiché non esiste alcuna disposizione che vieti la riesportazione del rum, il regolamento n. 1699/82 non è in contrasto con l'art. 34 del Trattato.
paragrafo 37
Per accertare il vero significato dell'art. 4. n. 2, si deve prestare particolare attenzione al contesto nel quale tale norma è stata adottata.
paragrafo 38
Il protocollo sul rum ha lo scopo di consentire lo sviluppo delle tradizionali correnti di scambio fra taluni Stati ACP ed il Regno Unito, da una parte, e fra i dipartimenti francesi d'oltremare ed altri Stati membri, dall'altra. Dall'art. 1 del protocollo risulta chiaramente che lo sviluppo di una corrente di scambio non deve impedire lo sviluppo di altre correnti di scambio tradizionali. Il Governo francese considera che il sistema scelto dal Consiglio è il più idoneo a garantire la realizzazione degli scopi del protocollo. La ripartizione di un intero contingente fra gli Stati membri si è avuta, nella Comunità, per altri prodotti (regolamento del Consiglio 8.12.1982, n. 3378, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (GU n. L 363, pag. 92) e regolamento del Consiglio 10.12.1979, n. 2787, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo (GU n. L 328, pag. 1). Il sistema non è in contrasto col protocollo e, inoltre, non sembra contravvenire al Trattato (causa 131/73, Grosoli, Race. 1973, pag. 1555; causa 35/79, Grosoli, Race. 1980, pag. 177; causa 124/79, van Walsum, Race. 1980, pag. 813).
paragrafo 39
L'art. 4, n. 2, riflette gli obiettivi del protocollo. Esso impone al Regno Unito l'obbligo di garantire che le esportazioni verso il mercato britannico rispondano effettivamente al fabbisogno di consumo su tale mercato e non all'intento di eludere i tassi di aumento fissati dal protocollo per il calcolo del contingente tariffario.
paragrafo 40
Il Governo francese considera che il sistema prescelto è sufficientemente flessibile. Il contingente è ripartito fra gli Stati membri su base annua, il che consente di adattarlo alla domanda. L'art. 2, leu. e), del protocollo consente al Consiglio di procedere ad un nuovo esame della percentuale di incremento annuo fissato dal protocollo qualora il consumo di rum negli Stati membri aumentasse notevolmente.
punto 1
i quantitativi importati dalla Gran Bretagna sulla propria quota del contingente devono essere originari degli Stati ACP;
punto 2
essi devono essere esenti da dazi doganali, finché la suddetta quota non sia esaurita;
punto 3
essi devono rispondere a fabbisogni di consumo del mercato britannico.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
La Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. D. W. Allen, in qualità di agente, assistito dal sig. X. Yataganas, membro del suo servizio giuridico, e dai signori O. Zybon e A. Tepas, esperti, il Consiglio, rappresentato dal sig. D. Gordon-Smith, direttore generale del servizio giuridico del segretariato generale del Consiglio a Bruxelles, e dal sig. B. Hoff-Nielsen, in qualità di agenti, e il Governo francese, rappresentato dai signori G. Guillaume e A. Sortais, in qualità di agente e, rispettivamente, agente supplente, hanno svolto le loro difese e osservazioni orali nell'udienza del 28 giugno 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 4 ottobre 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 13 agosto 1982, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 173, 1o comma, del Trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento del regolamento del Consiglio 24 giugno 1982, n. 1699, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arak ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1982/1983) (GU n. L 189).
punto 2
L'art. 2, n. 1, della seconda convenzione ACPCEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1975, stabilisce che «i prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente».
punto 3
II protocollo n. 5, allegato alla convenzione, stabilisce una deroga a questa norma per quanto riguarda il rum. Il suo art. 1 recita: «Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce tariffaria 22.09 C I originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentono lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità nonché tra i vari Stati membri».
punto 4
II protocollo n. 5 ha lo scopo di sviluppare correnti di scambio tradizionali per il rum, pur limitando il quantitativo di tale prodotto che può essere importato nella Comunità in esenzione da dazi doganali.
punto 5
A tal fine, la Comunità emana annualmente un regolamento che, da una parte, fissa il quantitativo di rum proveniente dagli Stati ACP che può essere importato nella Comunità in esenzione da dazi doganali e, dall'altra, ripartisce tale contingente fra gli Stati membri. L'art. 2 del protocollo disciplina tale ripartizione disponendo che i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali vengono fissati ogni anno in base ai quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso d'aumento annuo del 40 % per quanto concerne il mercato del Regno Unito e del 18 % per gli altri mercati della Comunità.
punto 6
Col regolamento n. 1699/82, il contingente tariffario dei prodotti in questione, per il periodo 1o luglio 1982 - 30 giugno 1983, è stato fissato in 193178 ettolitri di alcool puro. Il contingente è diviso in due quote, di cui la prima, pari a 125430 ettolitri, è destinata al consumo nel Regno Unito. La seconda quota, pari a 67748 ettolitri, è ripartita fra gli altri Stati membri.
punto 7
L'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1699/82 dispone che: «Il Regno Unito prende le misure necessarie per far sì che i quantitativi importati dagli Stati ACP alle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 siano riservati al fabbisogno del proprio consumo interno».
punto 8
Secondo la Commissione, questa norma mira ad impedire l'esportazione, dal Regno Unito negli altri Stati membri, dei quantitativi che fanno parte del contingente assegnato al Regno Unito. Perciò, a suo avviso, il regolamento di cui è causa viola gli artt. 30 e 34 del Trattato e va quindi annullato, con la riserva, comunque, che la Corte dichiari definitivi, in forza dell'art. 174, 2o comma del Trattato, gli effetti dell'art. 1 di tale regolamento.
punto 9
La Commissione non contesta la legittimità della prassi consistente nel ripartire fra gli Stati membri un contingente tariffario globale, bensì quella del divieto di riesportare in altri Stati membri, divieto ch'essa desume dall'art. 4 del regolamento.
punto 10
Secondo il Consiglio, sostenuto al riguardo dal Governo della Repubblica francese, l'interpretazione data dalla Commissione al suddetto art. 4 è inesatta. La norma non avrebbe la portata attribuitale dalla Commissione ed il regolamento non sarebbe quindi in contrasto con gli artt. 30 e 34 del Trattato.
punto 11
II Consiglio osserva che, tradizionalmente, le esportazioni di rum dagli Stati ACP nel Regno Unito, (ove il prodotto è destinato al consumo interno) sono più importanti delle esportazioni negli altri Stati membri. Tenuto conto di tale circostanza, l'art. 2, leu. a), del protocollo stabilisce che lo sviluppo degli scambi, cui si riferisce l'art. 1, avverrà secondo un tasso di aumento diverso per il Regno Unito (40 %) e per il complesso degli altri Stati membri (18 %) ed il regolamento tiene conto di queste cifre nel calcolo delle quote assegnate.
punto 12
Secondo il Consiglio, l'art. 4 del regolamento ha l'unico scopo, come risulta dalla versione inglese, d'imporre al Regno Unito l'obbligo d'importare soltanto i quantitativi che possono essere ragionevolmente considerati, tenuto conto del tasso d'aumento indicato, come corrispondenti al fabbisogno del consumo interno, mentre non implica affatto un divieto di mettere in commercio negli altri Stati membri quantitativi di rum che facciano parte della quota del Regno Unito.
punto 13
Si deve sottolineare che se, come sostiene la Commissione, questa norma implicasse un divieto d'esportazione dal Regno Unito negli altri Stati membri, si avrebbe effettivamente una violazione delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci; se quindi, come è stato ammesso da questa Corte, la ripartizione di un contingente tariffario globale in quote nazionali, può, in determinate circostanze, essere compatibile col Trattato, ciò vale all'espressa condizione che la ripartizione non pregiudichi la libera circolazione delle merci comprese nel contingente, dopo che siano state messe in libera pratica nel territorio di uno Stato membro.
punto 14
Ne consegue che la definizione della controversia sottoposta alla Corte dipende dall'interpretazione che deve darsi all'art. 4 del regolamento n.1699/82.
punto 15
La Corte ritiene che, allorché una norma di diritto derivato comunitario ammetta più d'una interpretazione, si debba dare la preferenza a quella che rende la norma stessa conforme al Trattato rispetto a quella che porti a constatare la sua incompatibilità col Trattato stesso.
punto 16
Nella fattispecie, l'interpretazione proposta dal Consiglio è del tutto conforme alla lettera della norma in questione, nella versione inglese, senza risultare inconciliabile con le altre versioni linguistiche, e, inoltre, corrisponde agli obiettivi del protocollo n. 5, di cui consente la realizzazione.
punto 17
Ne consegue che la norma controversa non impone al Regno Unito l'obbligo di limitare le esportazioni di rum originario degli Stati ACP negli altri Stati membri, cornee stato sostenuto dalla Commissione, bensì unicamente l'obbligo di garantire che i quantitativi importati nel Regno Unito siano limitati a quelli rispondenti al fabbisogno del consumo interno britannico. Essa è quindi conforme al Trattato.
punto 18
II ricorso dev'essere, di conseguenza, respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 19
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta soccombente; le spese del giudizio, comprese quelle dell'interveniente, vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o II ricorso è respinto. 2o La Commissione è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall'interveniente.

Firme

Mertens de Wilmars Koopmans Bahlmann Galmot Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Due Everling Kakouris Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 13 dicembre 1983. Per il cancelliere H. A. Rühl amministratore principale Il presidente J. Mertens de Wilmars

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