diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3764 del 29/12/1971 (Rv. 355589 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE - CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO - CONTRATTI DIVERSI DAL RAPPORTO DEI SALARIATI E DEI BRACCIANTI AVVENTIZI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355589-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE - CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO - CONTRATTI DIVERSI DAL RAPPORTO DEI SALARIATI E DEI BRACCIANTI AVVENTIZI - AMMISSIBILITA.*

Nel settore agricolo le parti ben possono - nell'Esercizio della loro autonomia negoziale - porre in essere rapporti di lavoro a tempo indeterminato che, in quanto caratterizzati da modalita peculiari, non siano inquadrabili nei due tipi fondamentali del rapporto di lavoro dei salariati fissi e di quello dei braccianti agricoli avventizi. (nella specie i giudici del merito avevano ritenuto che all'attore non spettasse la qualifica di salariato fisso, non avendo egli provato d'essere stato assunto con contratto a termine per il periodo minimo stabilito dalla legge 15 agosto 1949, n 533; avevano peraltro escluso - in considerazione della durata continuativa del rapporto o della natura delle mansioni - che egli potesse essere considerato un bracciante agricolo avventizio; e avevano in definitiva inquadrato il rapporto stesso in un tertium genus, attribuendo all'attore la qualifica di 'lavoratore agricolo permanentè. La Corte suprema ha ritenuto corretta questa impostazione, enunciando il principio di cui sopra).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 15/08/1949 num. 533 art. 1, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)