Sez. L, Sentenza n. 2188 del 28/03/1983 (Rv. 427043 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - RAPPORTO DEI LAVORATORI AGRICOLI - REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA E LEGALE DISCIPLINANTE I SOLI RAPPORTI DEI SALARIATI FISSI E DEGLI AVVENTIZI GIORNALIERI - CONCLUSIONE DI RAPPORTI DI NATURA DIVERSA CON PARTICOLARI MODALITÀ - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - RAPPORTO DEI LAVORATORI AGRICOLI - REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA E LEGALE DISCIPLINANTE I SOLI RAPPORTI DEI SALARIATI FISSI E DEGLI AVVENTIZI GIORNALIERI - CONCLUSIONE DI RAPPORTI DI NATURA DIVERSA CON PARTICOLARI MODALITÀ - CONFIGURABILITÀ.*
La regolamentazione collettiva e quella legale (legge 15 agosto 1949 n. 533 e successive modificazioni) dei lavoratori agricoli, che prevedono i soli rapporti dei salariati fissi da una parte e degli avventizi giornalieri dall'altra, non escludono che le parti possano, nella loro autonomia negoziale, porre in essere rapporti di lavoro di natura diversa, non inquadrabili nei tipi predetti, e configurare rapporti di lavoro agricolo a tempo indeterminato, che non consentono di attribuire al lavoratore né la qualifica di salariato fisso né quella di bracciante avventizio giornaliero; e, nella concreta pattuizione di tale figura, avuto riguardo alle possibilità reali di assorbimento della manodopera nel settore agricolo, ben possono stabilire particolari modalità. (Conf 2654/78, mass n 392014; (Conf 1546/78, mass n 390923; (Conf 3764/71, mass n 355589).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 15/08/1949 num. 533 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)