Sez. U, Ordinanza n. 8519 del 05/04/2007 (Rv. 595918 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Revisione dei prezzi - Divieto ex art. 3 del d.l. n. 333 del 1992 ed art. 26 della legge n. 109 del 1994 - Conseguenze - Domanda dell'appaltatore - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
In tema di appalti pubblici, per effetto dell'art. 3 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha generalizzato l'esclusione, già prevista dall'art. 33, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, della facoltà dell'Amministrazione committente di procedere alla revisione dei prezzi, e dell'art. 26, comma terzo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha confermato l'inapplicabilità dell'art. 1664, primo comma, cod. civ., il divieto della revisione dei prezzi è divenuto un vero e proprio principio regolatore degli appalti pubblici, con la conseguenza che non è più configurabile, al riguardo, una posizione di interesse legittimo dell'appaltatore, ma si pone soltanto un problema di validità delle clausole contrattuali che, nel sopravvenuto regime, abbiano riconosciuto il diritto alla revisione. Spetta pertanto al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di riconoscimento della revisione dei prezzi proposta dall'appaltatore, non implicando detto accertamento un sindacato in ordine all'esercizio di poteri discrezionali dell'Amministrazione, e non essendo la controversia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in quanto, indipendentemente dall'attinenza del rapporto ad un pubblico servizio, non è configurabile un'ipotesi di concessione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 3, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Costituzione art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)