diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9356 del 06/09/1993 (Rv. 483672 - 01)

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Correzione (della) | Vizi inficianti il provvedimento di correzione di una sentenza - Denuncia - Mezzi - Sentenza corretta - Impugnazione con l'appello - Censure avverso la parte corretta - Proposizione con l'atto introduttivo del giudizio - Necessità.
Stato
decisa il 1993-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483672-01

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Correzione (della)

I vizi che inficiano il provvedimento di correzione di una sentenza - che ha natura amministrativa e non decisoria, per cui non è suscettibile di impugnazione autonoma, nemmeno con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. - si traducono in vizi della sentenza corretta, sicché devono essere fatti valere con l'impugnazione della sentenza medesima, nella parte corretta, con lo specifico mezzo per questo previsto. Pertanto, nell'ipotesi che la sentenza corretta venga impugnata con l'appello, le censure avverso la parte corretta devono essere proposte con l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, che consuma il diritto di impugnazione, e non possono essere introdotti con successivi atti processuali, neppure in presenza di un'impugnazione incidentale della controparte.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)