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Sez. 1, Sentenza n. 7950 del 25/08/1997 (Rv. 507062 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza successivamente appellata - Improcedibilità per difetto di interesse - Dichiarazione - Provvedimento relativo - Impugnazione con istanza di regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507062-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Avverso l'ordinanza, che dichiari improcedibile per difetto di interesse il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza, che sia stata appellata, non è ammissibile istanza di regolamento di competenza, atteso che detta pronuncia difetta del requisito della irretrattabilità, non incide sul riparto di competenza in senso tecnico e la pendenza dell'appello determina l'assorbimento della questione della correzione nell'esercizio del (diverso e) più ampio potere di cognizione dell'impugnazione, la cui decisione è comunque destinata a far venir meno la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)