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Sez. 1, Sentenza n. 12848 del 15/06/2005 (Rv. 581398 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Sussistenza del motivo di astensione di cui all'art. 51, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. - Difetto di tempestiva ricusazione - Invocabilità del motivo di astensione in sede di gravame - Esclusione - Deduzione di tardiva conoscenza della composizione del collegio - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2005-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581398-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

Il principio secondo cui il motivo di astensione "ex" art. 51, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione del giudice a termini dell'art. 52, non può in seguito essere invocato in sede di gravame, non trova deroga in relazione alla deduzione di tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione dal ruolo di udienza e dall'intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere e, quindi, di proporre rituale istanza di ricusazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 n. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)