Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26976 del 15/12/2011 (Rv. 620702 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Sussistenza del motivo di astensione di cui all'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Difetto di tempestiva ricusazione - Invocabilità del motivo di astensione in sede di gravame - Esclusione - Deduzione di tardiva conoscenza della composizione del collegio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Il motivo di astensione di cui all'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione del giudice a termini dell'art. 52, cod. proc. civ., non può in seguito essere invocato in sede di gravame; tale principio non trova deroga in relazione alla deduzione di tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione dal ruolo di udienza e dall'intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere e, quindi, di proporre rituale istanza di ricusazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 n. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)