Sez. L, Sentenza n. 2069 del 29/03/1984 (Rv. 434128 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SODDISFACIMENTO DI PARTE DEL CREDITO DI LAVORO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RIVALUTAZIONE DI TALE CREDITO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SODDISFACIMENTO DI PARTE DEL CREDITO DI LAVORO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RIVALUTAZIONE DI TALE CREDITO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il soddisfacimento di parte del credito di lavoro nel corso del giudizio instaurato dal lavoratore per il suo pagamento non esclude la condanna del datore di lavoro alla rivalutazione monetaria pure di tale credito, ai sensi del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., con decorrenza dal giorno della sua maturazione e fino a quello in cui è avvenuto il pagamento. (V 6056/83, mass n 430864; (V 5067/80, mass n 408920).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)