Sez. L, Sentenza n. 2803 del 20/03/1987 (Rv. 451926 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONI MONETARIE - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RELATIVO RIMESSO AD UN SEPARATO GIUDIZIO - EFFETTI - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RIVALUTAZIONE DEL CREDITO PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA SENTENZA - SUSSISTENZA - PAGAMENTO RATEALE DEL SOLO CAPITALE NELLE MORE DEL SUCCESSIVO GIUDIZIO - RIVALUTAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONI MONETARIE - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RELATIVO RIMESSO AD UN SEPARATO GIUDIZIO - EFFETTI - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RIVALUTAZIONE DEL CREDITO PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA SENTENZA - SUSSISTENZA - PAGAMENTO RATEALE DEL SOLO CAPITALE NELLE MORE DEL SUCCESSIVO GIUDIZIO - RIVALUTAZIONE - CRITERI.*
La sentenza che condanna il datore di lavoro al pagamento di una somma di denaro per credito di lavoro, rimettendo ad un separato giudizio la quantificazione del danno da svalutazione monetaria, non comporta la trasformazione di detta obbligazione da debito di valore in debito di valuta e, pertanto, non esclude il diritto del lavoratore alla rivalutazione del suo credito, ai sensi del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., anche per il periodo successivo alla sentenza stessa. Tale rivalutazione, ove nelle more del successivo giudizio sia completato il pagamento rateale del solo capitale, deve essere determinata calcolando la svalutazione verificatasi (sull'importo del capitale progressivamente ridotto) fino alle date di pagamento delle singole rate e tenendo conto che le somme liquidate a tale titolo sono a loro volta suscettibili di rivalutazione con decorrenza dalle date di esecuzione dei singoli pagamenti parziali. (V 5875/86, mass n 448274; (V 2979/86, mass n 445982; (V 1076/86, mass n 445577; (V 425/85, mass n 438637; (V 2069/84, mass n 434128; (V 2068/84, mass n 434126; (V 1146/84, mass n 433283; (V 2034/82, mass n 419894).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)