Sez. U, Sentenza n. 4060 del 11/07/1984 (Rv. 436029 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GESTIONE DI SCUOLE O ASILI - NATURA PUBBLICISTICA - PRESUPPOSTI - PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GESTIONE DI SCUOLE O ASILI - NATURA PUBBLICISTICA - PRESUPPOSTI - PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'attività di gestione, da parte di un ente pubblico non economico, di scuole od asili, è di natura pubblicistica quando, indipendentemente dalla correlazione con i fini istituzionali dello ente, si svolga nell'ambito dell'organizzazione tipica e fondamentale dell'ente medesimo con gli strumenti propri dell'Azione amministrativa ed in vista dei fini sociali cui questa è diretta, e non dia quindi vita ad autonoma struttura di tipo imprenditoriale, come tale rivolta al procacciamento di entrate remunerative dei costi. Pertanto, le prestazioni lavorative effettuate con continuità e vincolo di subordinazione, nonché con inserimento del dipendente nella detta organizzazione pubblicistica, danno luogo ad un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, restando irrilevanti in contrario sia la Mancanza di un formale atto di nomina sia la qualificazione giuridica dalle parti conferita al rapporto sia, infine, la circostanza che l'assunzione sia stata effettuata a termine ed annualmente rinnovata. (Conf 6768/83, mass n 431474; (Conf 5100/83, mass n 429966; (Conf 840/80, mass n 404284; (Conf 3333/78, mass n 392768; (Conf 2168/78, mass n 391554; (Conf 4838/77, mass n 388445).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)