Sez. 1, Sentenza n. 2265 del 06/02/2015 (Rv. 634976 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Sinistri stradali disciplinati dall'art. 3 della legge n. 102 del 2006 - Abrogazione ad opera della legge n. 69 del 2009 - Sentenza ancora impugnabile all'epoca dell'abrogazione - Applicazione in appello del rito del lavoro - Necessità - Impugnazione proposta con citazione - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
In tema di sinistri stradali regolati dall'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, qualora la decisione di primo grado, al momento dell'abrogazione di tale disciplina a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, fosse ancora impugnabile, la causa, ai sensi dell'art. 53, comma 2, della legge n. 69 cit., deve considerarsi pendente, sicché, in caso di giudizio di primo grado instaurato con il rito del lavoro, in appello debbono essere osservati i termini perentori per il deposito del ricorso di cui all'art. 434 cod. proc. civ., senza che rilevi l'avvenuta proposizione del gravame con atto di citazione.
Riferimenti normativi: Legge 21/02/2006 num. 102 art. 3 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)