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Sez. 3, Sentenza n. 12990 del 27/05/2010 (Rv. 613316 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Proposizione in base alle forme del rito seguito in primo grado - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Controversia trattata con il rito del lavoro - Appello - Proposizione nella forma della citazione - Deposito in cancelleria nel termine di cui all'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ. - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613316-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In tema di impugnazioni, alla luce del principio di ultrattività del rito, la proposizione dell'appello deve conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado. Ne consegue che, in controversia trattata con il rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ. e, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, primo comma, stesso codice, non trova deroga con riguardo all'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto nella forma della citazione, ancorché questa sia suscettibile di convalidazione a norma dell'art. 156, ultimo comma cod. proc. civ., trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza, dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)