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Sez. U - , Ordinanza n. 25515 del 13/12/2016 (Rv. 641785 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Conflitto negativo di giurisdizione - Rilievo di ufficio della corrispondente questione da parte del giudice amministrativo - Termine - Individuazione
Stato
decisa il 2016-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641785-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

In tema di regolamento di giurisdizione d'ufficio, l'art. 11, comma 3, c.p.a., che consente al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d’ufficio, "alla prima udienza", il conflitto di giurisdizione, deve essere interpretato nel senso che il limite temporale oltre cui quel giudice non può sollevare il conflitto suddetto è costituito dall’udienza di discussione che, fissata ai sensi dell’art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)