Sez. U - , Ordinanza n. 23749 del 28/10/2020 (Rv. 659455 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Conflitto negativo giurisdizione - Rilievo d'ufficio da parte del giudice amministrativo - Termine - "Prima udienza" - Individuazione - Udienza di discussione ex art. 71 c.p.a. - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
L'art. 11, comma 3, c.p.a., che consente al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione "alla prima udienza", deve essere inteso nel senso che il limite temporale entro il quale il conflitto può essere sollevato è dato dall'udienza di discussione, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., ove ha luogo la reale trattazione e decisione della causa, intendendo il legislatore evitare, con la previsione di tale barriera, che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per tardività, il conflitto di giurisdizione sollevato dal giudice amministrativo solo all'esito di una seconda udienza, anche se, con ordinanza riservata pronunciata a seguito dell'udienza di discussione in origine fissata, il medesimo giudice aveva rilevato la non riconducibilità alla giurisdizione amministrativa della domanda proposta).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)