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Sez. L, Sentenza n. 524 del 26/01/1982 (Rv. 418232 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - RAPPORTO ASSICURATIVO - COSTITUZIONE "IPSO IURE" - CONDIZIONI - ENTITÀ DEL RISCHIO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418232-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - RAPPORTO ASSICURATIVO - COSTITUZIONE "IPSO IURE" - CONDIZIONI - ENTITÀ DEL RISCHIO - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Il rapporto assicurativo antinfortunistico si costituisce ipso iure ove ricorrono le condizioni oggettive e soggettive indicate dalla legge che prevede (art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) in modo tassativo quelle attività il cui Esercizio, da parte dei lavoratori che vi sono addetti anche temporaneamente, è individuato, con presunzione assoluta, come fonte di rischio specifico in danno di costoro, talché la prova attinente all'entità del rischio stesso può avere Rilevanza al solo fine della quantificazione del premio secondo i criteri dettati dal primo comma dell'art. 14 del d.m. 10 dicembre 1971, e non anche al fine dell'esclusione di detto rapporto.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DM 10/12/1971 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)