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Sez. L, Sentenza n. 5764 del 14/11/1984 (Rv. 437436 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - ADDETTI AD UN CENTRALINO TELEFONICO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ALIMENTAZIONE DEL CENTRALINO CON CORRENTE CONTINUA DI TENSIONE INFERIORE A 48 VOLTS - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 21 DEL D.P.R. N. 323 DEL 1956 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437436-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - ADDETTI AD UN CENTRALINO TELEFONICO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ALIMENTAZIONE DEL CENTRALINO CON CORRENTE CONTINUA DI TENSIONE INFERIORE A 48 VOLTS - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 21 DEL D.P.R. N. 323 DEL 1956 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

La pericolosità dell'uso degli apparecchi ed impianti indicati nell'art. 1, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è presunta iuris et de iure, essendo irrilevante, ai fini dell'Obbligo assicurativo (in presenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 4 dello stesso testo unico), la dimostrazione della sussistenza di un rischio concreto e di una maggiore o minore esposizione ad esso. È, pertanto, obbligatoria l'Assicurazione antinfortunistica degli addetti ad un centralino telefonico, che rientra nell'ampia categoria degli apparecchi elettrici di cui all'art. 1 citato, ancorché alimentato da corrente elettrica continua di tensione inferiore a 48 volta, senza che, ai fini dell'esclusione di detto Obbligo, possa trarsi argomento dalla disposizione dell'art. 21 del d.P.R. 20 marzo 1956 n. 323 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici), che - per l'esecuzione di lavori su elementi in tensione di impianti telefonici e nelle loro vicinanze - prescrive l'adozione di adeguate misure protettive soltanto in ipotesi di voltaggi ben superiori a quello predetto. (V 524/82, mass n 418232; (V 3195/78, mass n 392650; (V 5578/78, mass n 395361).*

Riferimenti normativi: DPR 20/03/1956 num. 323 art. 21, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)