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Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/10/1973 (Rv. 365992 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365992-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento circa l'esistenza o meno dell'errore di cui all'art 395 n 4 cod proc civ ai fini della revocazione, rientra nei poteri esclusivi del giudice di merito il cui apprezzamento, quando sia sorretto da motivazione adeguata e scevra di errori giuridici, e sottratto al giudicato del giudice di legittimita. (Conf 1125/73, mass n 363619; 3593/72, mass n 361590).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)