Sez. 3, Sentenza n. 1125 del 18/04/1973 (Rv. 363619 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - DECISIVITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - DECISIVITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento del giudice del merito circa la decisivita dell'errore di fatto che legittima la proposizione dell'istanza di revocazione, ai sensi dell'art 395 n 4 cod proc civ, e insuscettibile di Sindacato in Sede di legittimita, quando e sorretto da adeguata motivazione, esente da vizi giuridici e logici. (Conf 3689/71, mass n 355458).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)