Sez. 2, Sentenza n. 505 del 21/02/1972 (Rv. 356485 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI DI RITO E DI MERITO NON ATTINENTI ALLA SOLUZIONE DEL PUNTO RELATIVO ALLA COMPETENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE - ESAMINABILITA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI DI RITO E DI MERITO NON ATTINENTI ALLA SOLUZIONE DEL PUNTO RELATIVO ALLA COMPETENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE - ESAMINABILITA - ESCLUSIONE.*
In Sede di regolamento di Competenza, il compito della Corte di Cassazione e limitato alla designazione del giudice competente a conoscere della controversia, con esclusione di ogni altra questione, sia di natura processuale che sostanziale, la quale non attenga in modo diretto e necessario alla risoluzione del punto relativo alla Competenza; e cio anche se si tratti di questioni relative alla legittimazione delle parti, ancorche eccepite gia nella fase di merito e riproposte con l'istanza di regolamento, dovendo tali questioni essere decise dal giudice che sara dichiarato competente a conoscere della controversia. (Conf 475'71, mass n 350097).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)