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Sez. 3, Sentenza n. 475 del 22/02/1971 (Rv. 350097 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - DESIGNAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - QUESTIONI ESTRANEE ALLA COMPETENZA - ESCLUSIONE - MOTIVI DI RICORSO - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350097-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - DESIGNAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - QUESTIONI ESTRANEE ALLA COMPETENZA - ESCLUSIONE - MOTIVI DI RICORSO - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INAMMISSIBILITA.*

In Sede di regolamento di Competenza il potere di controllo della Corte di Cassazione e limitato alla designazione del giudice competente con esclusione di ogni altra questione, sia di ordine processuale che sostanziale, che non incida sull'attribuzione della Competenza. Pertanto, la questione concernente il difetto di legittimazione passiva, eccepita nella fase di merito e riproposta nella Sede del giudizio del regolamento di Competenza non puo essere presa in considerazione dalla Corte di Cassazione. (V 3769'69 mass 344049).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)