Sez. 3, Sentenza n. 2039 del 25/02/1998 (Rv. 513001 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - IN GENERE | Competenza funzionale - Del tribunale, ove ha sede la Corte di Appello, del distretto più vicino a quello di appartenenza dell'ufficio giudiziario del magistrato Conseguenze - Proporzione del regolamento di competenza - Questioni di ammissibilità della domanda, e di costituzionalità delle norme - Esaminabilità da parte della Corte di Cassazione - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 4 legge 14 aprile 1988 n. 118 per il giudizio di responsabilità civile del magistrato per danni nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, è funzionalmente competente, anche per la delibazione sull'ammissibilità della domanda (art. 5 legge citata) e per questioni di costituzionalità delle norme - che pertanto non possono esser esaminate dalla Corte di Cassazione adita per regolare la competenza - il Tribunale ove ha sede la Corte di appello del distretto più vicino (art. 5 legge 22 dicembre 1980 n. 879) a quello ove è compreso l'ufficio giudiziario a cui egli appartiene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 879 art. 5, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)