Sez. 1, Sentenza n. 2070 del 26/07/1966 (Rv. 324026 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - ORDINANZE - DECRETI - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE CHE ABBIA RIGETTATO IL RECLAMO DEL SOCIO DI UNA SOCIETA DI FATTO IN ORDINE ALLA VENDITA DI UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETA - IMPUGNABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - ORDINANZE - DECRETI - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE CHE ABBIA RIGETTATO IL RECLAMO DEL SOCIO DI UNA SOCIETA DI FATTO IN ORDINE ALLA VENDITA DI UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETA - IMPUGNABILITA.*
Sono impugnabili per Cassazione, a norma dell'art. 111 cost., non solo le sentenze che siano dichiarate non impugnabili dalle leggi ordinarie, ma anche i provvedimenti contro i quali non sia dato alcun altro rimedio, legittimamente emessi sotto Forma di ordinanza o di decreto, purche trattisi di provvedimenti decisori, che abbiano, cioe, piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetto di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso. E pertanto ammissibile il ricorso per Cassazione avverso il decreto con il quale il tribunale fallimentare abbia respinto il reclamo del socio di una societa di fatto, tendente ad ottenere che la vendita di un immobile di sua proprieta sia disposta soltanto dopo la liquidazione fallimentare dei beni sociali, trattandosi di provvedimento di contenuto decisorio, in quanto incidente su un diritto soggettivo (il diritto di proprieta del socio), e non altrimenti impugnabile (art. 23, terzo comma l. fall.) siccome emesso dal collegio su impugnativa di analogo provvedimento del giudice delegato. (Cfr. 826-61 - 2544-62 - 2359-63).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)