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Sez. 2, Sentenza n. 3600 del 11/12/1971 (Rv. 355316 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE, IN SEDE DI RECLAMO EX ART 26 LEGGE FALLIMENTARE, IN ORDINE ALL'INAPPLICABILITA DELL'ART 66 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 MODIFICATRICE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355316-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE, IN SEDE DI RECLAMO EX ART 26 LEGGE FALLIMENTARE, IN ORDINE ALL'INAPPLICABILITA DELL'ART 66 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 MODIFICATRICE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Sono impugnabili per Cassazione, a norma dell'art 111 cost, non solo le sentenze che siano dichiarate non impugnabili dalle leggi ordinarie, ma anche i provvedimenti contro i quali non sia dato alcun altro rimedio, legittimamente emessi sotto Forma di ordinanza o di decreto, purche si tratti di provvedimenti decisori idonei a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale. Pertanto, e impugnabile per Cassazione, in quanto incide sostanzialmente su un diritto soggettivo, qual e quello al privilegio, il decreto con il quale il tribunale fallimentare, pronunciando sul reclamo proposto da un creditore a norma dell'art 26 legge fallimentare contro il decreto del giudice delegato ex art 110, ultimo comma stessa legge, dichiari la inapplicabilita dell'art 66 della legge 30 aprile 1969, n 153 - con il quale, a modificazione dell'ordine precedente, i crediti per contributi di invalidita, vecchiaia e superstiti vengono collocati al primo posto nell'ordine dei privilegi immobiliari e si stabilisce che tale modificazione si applica non solo ai crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, ma anche a quelli il cui privilegio fosse gia stato fatto valere purche la procedura fosse ancora in corso - allorche sia gia intervenuto il decreto di attribuzione parziale dell'attivo. (Conf 2070'66, mass n 324026).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)