Sez. 2, Sentenza n. 2233 del 02/08/1973 (Rv. 365494 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - ORDINANZE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN MATERIA FALLIMENTARE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - ORDINANZE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN MATERIA FALLIMENTARE.*
Sono impugnabili per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione, non solo le sentenze che siano dichiarate non impugnabili dalle leggi ordinarie, ma anche quei provvedimenti contro i quali non sia dato alcun rimedio, emessi sotto Forma di ordinanza e di decreto, purche abbiano carattere decisorio e siano idonei a produrre con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale. (applicazione in tema di ricorso per Cassazione contro provvedimento del tribunale fallimentare, emesso su reclamo contro il decreto del giudice delegato al fallimento, disponente il riparto finale dell'attivo). (V 1271/72, mass n 357787; 3600/71, mass n 355316; (V 2070/66, mass n 324026; 801/66, mass n 321614).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)