Sez. 1, Sentenza n. 1252 del 13/03/1989 (Rv. 462124 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE - PROCEDIMENTO EX ART. 814, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - ARBITRATO RITUALE - DELIBERAZIONE IN VIA INCIDENTALE, DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, DELLA NATURA DELL'ARBITRATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE - PROCEDIMENTO EX ART. 814, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - ARBITRATO RITUALE - DELIBERAZIONE IN VIA INCIDENTALE, DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, DELLA NATURA DELL'ARBITRATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Con riguardo al provvedimento di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., che può aver applicazione solo nelle ipotesi di arbitrato rituale, il Presidente del tribunale, deve in via incidentale delibare la natura dell'arbitrato esternando ancorché successivamente la relativa motivazione, cioè il ragionamento logico-giuridico seguito per pervenire ad affermare o negare la natura rituale dell'arbitrato, senza che possa essere sufficiente la mera indicazione del dispositivo adottato. (V 2690/84, mass n 434731; (V 4757/83, mass n 429634; (V 3367/83, mass n 428265; (V 6054/79, mass n 402762).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)