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Sez. 1, Sentenza n. 2690 del 03/05/1984 (Rv. 434731 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE DELLO ONORARIO E DELLE SPESE - PROCEDIMENTO EX ART. 814, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - ARBITRATO RITUALE - APPLICABILITÀ ALL'ARBITRATO IRRITUALE O ALLA PERIZIA CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434731-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE DELLO ONORARIO E DELLE SPESE - PROCEDIMENTO EX ART. 814, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - ARBITRATO RITUALE - APPLICABILITÀ ALL'ARBITRATO IRRITUALE O ALLA PERIZIA CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Lo speciale procedimento disciplinato dall'art. 814 cod. proc. civ. (in base al quale, nell'ipotesi che gli arbitri provvedano direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario arbitrali e questa non sia accettata dalle parti, a tale liquidazione provvede con ordinanza non impugnabile, su ricorso degli arbitri e sentite le parti, il Presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto contenente la clausola compromissoria) è previsto specificamente per il caso di arbitrato rituale, e non è applicabile, nelle diverse ipotesi di arbitrato irrituale o di perizia contrattuale, alla domanda di compenso proposta dall'arbitro libero o dal perito, per il quale vanno applicate, anche in ordine alla Competenza, le regole ordinarie dettate dal codice di rito, ancorché l'arbitro o il perito risulti designato dal Presidente del tribunale, in forza dell'adozione pattizia di un meccanismo di nomina analogo a quello previsto dall'art. 810 cod. proc. civ.. (Conf 4757/83, mass n 429634).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)