Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 20/11/1969 (Rv. 344055 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA DA PARTE DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA DA PARTE DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
La Corte di Cassazione deve applicare di ufficio, ai rapporti non ancora coperti da giudicato, la legge sopravvenuta nel corso del giudizio, anche dopo la proposizione del ricorso. (V 4101-68, massima n 337768 3860-68, massima n 337319 1240-67, massima n 327751).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)