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Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 20/11/1969 (Rv. 344055 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA DA PARTE DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344055-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA DA PARTE DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*

La Corte di Cassazione deve applicare di ufficio, ai rapporti non ancora coperti da giudicato, la legge sopravvenuta nel corso del giudizio, anche dopo la proposizione del ricorso. (V 4101-68, massima n 337768 3860-68, massima n 337319 1240-67, massima n 327751).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)