Sez. 2, Sentenza n. 1023 del 14/03/1977 (Rv. 384651 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - APPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE - CONSEGUENZE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - APPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE - CONSEGUENZE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Poiche per l'ultimo comma dell'art 398 cod proc civ la proposizione dell'istanza di revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per Cassazione fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, e poiche tale sospensione si riferisce anche al termine annuale di cui all'art 327 cod proc civ, in caso di mancata notificazione della sentenza impugnata il ricorso per Cassazione e inammissibile solo se, sommando il periodo intercorso tra la pubblicazione della sentenza e la proposizione dell'istanza di revocazione con quello compreso tra la comunicazione della sentenza di pronuncia sulla revocazione e la proposizione del ricorso per Cassazione, si oltrepassi il termine annuale di cui all'art 327 citato. (V 4606/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)