Sez. 1, Sentenza n. 4870 del 15/07/1983 (Rv. 429761 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - OPERATIVITÀ DELLA SOSPENSIONE NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI DEL PROCESSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - OPERATIVITÀ DELLA SOSPENSIONE NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI DEL PROCESSO.*
Il termine per proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza che è stata oggetto di impugnazione per revocazione rimane sospeso in seguito alla proposizione dell'istanza per revocazione, riprendendo a decorrere, per la sua durata residua, dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione e tale sospensione opera nei confronti di tutte le parti del processo definito con la sentenza che è stata oggetto di istanza di revocazione e non soltanto nei confronti della parte che tale istanza ha proposto, senza che rilevi il fatto che il termine per il ricorso per Cassazione abbia preso a decorrere dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della parte vittoriosa, perché la sospensione del termine stesso, in conseguenza della revocazione proposta dalla controparte, discendendo dalla necessità della coordinazione delle due impugnazioni attraverso un rapporto di successione imposto da esigenze di logica giuridica, cioè di consumare la possibilità della revocazione, prima di dar corso all'impugnazione per Cassazione, non può che avere carattere obiettivo ed operare per tutte le parti del processo. (V 3410/79, mass n 399835; (V 1023/77, mass n 384651; (V 442/77, mass n 383992).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)