Sez. L, Sentenza n. 3410 del 16/06/1979 (Rv. 399835 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DECORRENZA - DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE - DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA STESSA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO DELLA SOSPENSIONE AL TERMINE ANNUALE - ESTENSIONE - OPERATIVITA NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI - LIMITAZIONE ALLA SOLA PARTE PROPONENTE L'ISTANZA DI REVOCAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DECORRENZA - DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE - DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA STESSA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO DELLA SOSPENSIONE AL TERMINE ANNUALE - ESTENSIONE - OPERATIVITA NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI - LIMITAZIONE ALLA SOLA PARTE PROPONENTE L'ISTANZA DI REVOCAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il termine per proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza che e stata oggetto di impugnazione per revocazione e rimasto sospeso, ai sensi dell'art 398, ultimo comma, cod proc civ, in seguito alla proposizione dell'istanza per revocazione, riprende a decorrere, per la sua durata residua, dalla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione e non gia dal passaggio in giudicato della stessa. Tale sospensione si riferisce anche al termine annuale di cui all'art 327 cod proc civ in caso di mancata notificazione della sentenza che e stata oggetto di revocazione ed opera nei confronti di tutte le parti del processo definito con la sentenza che e stata oggetto di istanza di revocazione e non soltanto nei confronti della parte che tale istanza ha proposto. (V 1023/77, mass n 384651, sulla seconda parte; (Conf 442/77, mass n 383992, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)