Sez. 2, Sentenza n. 1565 del 27/02/1997 Cc. (dep. 11/08/1997) Rv. 208463 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Beni nella disponibilità di terzi non indagati - Apposizione del vincolo - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Il sequestro preventivo, come si desume anche dal contenuto degli artt. 322 e 322 bis cod. proc. pen., i quali legittimano all'impugnazione del provvedimento le persone diverse dall'imputato che abbiano diritto alla restituzione, può avere ad oggetto anche beni che siano nella disponibilità di terzi non indagati; e ciò in quanto, diversamente opinando, sarebbe precluso il soddisfacimento delle esigenze di prevenzione che impongono l'adozione della misura tutte le volte che un bene, in libera disponibilità di chicchessia e quindi anche di persona non indagata, sia suscettibile di costituire lo strumento per aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)