Sez. 1, Sentenza n. 5538 del 08/06/1994 (Rv. 486931 - 01)
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Presunzione di trasferimento di accessioni e pertinenze | Fondo - Trasferimento - Inclusione nel trasferimento dei fabbricati soprastanti - Presunzione - Superamento - Mezzi - Atto di trasformazione della società acquirente - Inidoneità.
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Presunzione di trasferimento di accessioni e pertinenze
In tema di imposta di registro, il trasferimento di un fondo deve presumersi comprensivo dei fabbricati che su di esso siano stati edificati, ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (art. 24 del T.U. 26 aprile 1986 n. 131), qualora non si dimostri, con atto di data certa mediante la registrazione, che essi appartengono ad un terzo. A tale fine non può valere l'atto di trasformazione della società acquirente (da società in nome collettivo in società per azioni), perché la trasformazione della società da un tipo all'altro non comporta la nascita di un nuovo soggetto giuridico, ma la continuazione, sotto diversa veste, del medesimo soggetto e non realizza quindi (a meno che non contenga un diverso negozio (proveniente da diversi soggetti) quell'altro "proveniente da un terzo" con il quale la società trasformata ha acquistato la proprietà della costruzione effettuata sul suolo e che vale ad escludere la presunzione contenuta nelle norma citata.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 23, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)