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Sez. 1, Sentenza n. 8397 del 02/09/1997 (Rv. 507465 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE | Portata - Estensione della presunzione anche al fabbricato costruito sul suolo venduto - Configurabilità - Prova contraria - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507465-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE

In tema di imposta di registro, con riguardo alla vendita di un suolo, la presunzione prevista dalla disposizione di cui all'art. 23, primo comma, del d.P.R. n. 634 del 1972 (riprodotta nell'art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986), circa il trasferimento delle accessioni all'acquirente dell'immobile (salvo che siano state escluse espressamente dalla vendita), coinvolge altresì il trasferimento del fabbricato costruito sul suolo, qualora non si dimostri, con atto munito di data certa mediante la registrazione, che esso appartiene ad un terzo o è stato ceduto, all'acquirente, da un terzo. La presunzione in questione può essere altresì vinta attraverso la prova che il bene accessorio (il fabbricato) è stato realizzato dopo il trasferimento del bene principale (il suolo), ma, in questo caso, occorre, per l'appunto, produrre la prova di una tale circostanza; prova che può essere fornita con qualsiasi mezzo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 23, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)