Sez. 1, Sentenza n. 7583 del 17/07/1999 (Rv. 528707 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE | Presunzione di trasferimento del fabbricato esistente sul fondo compravenduto ex art. 23 d.P.R. N. 634/72 - Rilevanza al fine del superamento della presunzione di un atto di efficacia obbligatoria attribuente uno jus aedificandi o di una concessione edilizia rilasciata al soggetto beneficiario di tale diritto - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE
In tema di imposta di registro, il trasferimento di un fondo deve presumersi comprensivo dei fabbricati che su di esso siano stati edificati, ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (art. 24 del T.U. 26 aprile 1986 n. 131) a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo, non bastando per vincere la presunzione di trasferimento delle accessioni, stabilita dalla norma summenzionata, l'esistenza di un atto di efficacia obbligatoria attribuente uno "jus edificandi" o di una concessione edilizia rilasciata al soggetto beneficiario di tale diritto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 23, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)