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Sez. 1, Sentenza n. 376 del 15/01/1999 (Rv. 522320 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE | Casa familiare - Coniuge economicamente più debole affidatario di figli minorenni o conviventi con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente - Non vantante diritti reali o di godimento della stessa casa - Assegnazione allo stesso della casa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522320-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE

In tema di divorzio, l'art. 6, comma sesto, della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987, non impone l'assegnazione della casa coniugale al coniuge economicamente più debole, che non vanti sulla stessa diritti reali o di godimento, neanche se a lui siano affidati figli minori o con lui convivano figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, qualora l'equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela di quello più debole possano essere perseguiti altrimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6 com. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)