Sez. 1, Sentenza n. 9163 del 30/08/1995 (Rv. 493813 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE | Casa familiare - Assegnazione al coniuge titolare dell'immobile, non affidatario dei figli minori o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti - Ammissibilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE
In tema di separazione e di divorzio, sia l'art. 155, quarto comma, cod.civ., sia l'art. 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987, nel prevedere l'assegnazione della casa familiare, non impongono l'assegnazione al coniuge che non sia titolare di un diritto reale o di godimento sulla casa stessa, per il solo fatto di essere affidatario dei figli minori o convivente con figli maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente, ma si limitano ad enunciare un criterio preferenziale, con la conseguenza che non è censurabile la decisione del giudice del merito che, pure in presenza di tale affidamento o convivenza, ritenga di non provvedere all'assegnazione per le particolari condizioni del coniuge titolare dell'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 com. 4 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)