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Sez. 2, Sentenza n. 23574 del 06/05/2009 Cc. (dep. 05/06/2009) Rv. 244859 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Uso personale - Acquisto e detenzione anche nell'interesse di terzi - Rilevanza penale a seguito delle modifiche di cui alla L. n. 49 del 2006 - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244859-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi del mandato all'acquisto che nell'ipotesi dell'acquisto in comune, è sanzionato penalmente a seguito della novella introdotta dalla L. n. 49 del 2006, risultando sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 dl 1990, in quanto, in tal caso, non è ipotizzabile un uso <<esclusivamente personale>> (secondo quanto normativamente richiesto ai fini dell'irrilevanza penale della condotta) della sostanza stupefacente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la novella, avendo "in parte qua" introdotto una nuova incriminazione, non si applica alle condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore).

Riferimenti normativi: Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)